Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Tramite la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, con le modalità stabilite dalla determinazione dell’articolo 40, comma 5, lettera b), del decreto medesimo, i soggetti NIS provvedono all’elencazione e alla categorizzazione di tutte le attività svolte e dei servizi erogati, internamente ed esternamente, suddivisi nelle macro-aree di cui al modello di categorizzazione.
2. Per ogni attività o servizio, il soggetto NIS indica:
a) la macro-area corrispondente;
b) la denominazione e la descrizione dell’attività o del servizio;
c) la categoria di rilevanza.
3. I soggetti NIS possono indicare una categoria di rilevanza per un’attività o un servizio diversa da quella pre-assegnata della macro-area a cui è riconducibile sulla base di una propria valutazione dell’impatto di una possibile compromissione dell’attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS. In tal caso, i soggetti NIS conservano la documentazione recante tale valutazione.
4. I soggetti NIS non sono tenuti a indicare attività o servizi per una o più macro-aree del modello qualora non svolgano attività e non eroghino servizi riconducibili alle stesse.