Testo ufficiale
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1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;
e) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (acn.gov.it);
f) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, accessibile tramite il Portale ACN;
g) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata;
h) “soggetto NIS”, un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
i) “attività e servizi NIS”, le attività e i servizi per i quali il soggetto rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS;
j) “elenco categorizzato delle attività e dei servizi”, l’elenco delle attività e dei servizi svolti dal soggetto NIS, comprensivo della relativa categoria di rilevanza;
k) “elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi”, il processo di elaborazione dell’elenco categorizzato delle attività e dei servizi;
l) “categoria di rilevanza”, la categoria che misura l’impatto di una possibile compromissione dell’attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS;
m) “macro-area”, un insieme di attività e servizi omogenei, ivi inclusa la categoria di rilevanza pre-assegnata;
n) “modello di categorizzazione”, il modello elaborato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, e dell’articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS, in accordo al quale i soggetti NIS predispongono l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi.