Testo ufficiale
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1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;
e) “soggetto NIS”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
f) “soggetti essenziali”, i soggetti NIS considerati essenziali ai sensi del decreto NIS;
g) “soggetti importanti”, i soggetti NIS considerati importanti ai sensi del decreto NIS;
h) “comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS”, la comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS;
i) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui all’articolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di amministrazione dei soggetti NIS;
j) “misure di sicurezza di base”, specifiche di base per gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto NIS, sviluppate in accordo al Framework nazionale e organizzate in funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti;
k) “incidenti significativi di base”, le specifiche di base che descrivono gli incidenti significativi di cui all’articolo 25 del decreto NIS;
l) “sistemi informativi e di rete rilevanti”, sistemi informativi e di rete la cui compromissione comporterebbe un impatto significativo sulla riservatezza, integrità e disponibilità delle attività e dei servizi per i quali il soggetto NIS rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
m) “fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio”, i fornitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto NIS;
n) “gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello”, i gestori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera pp), del decreto NIS;
o) “soggetti PSNC-NIS”, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019 che sono soggetti NIS;
p) “sistemi informativi e di rete PSNC”, sistemi informativi e di rete che sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019 q) “operatori di servizi essenziali”, c.d. OSE, i soggetti NIS identificati prima della data di entrata in vigore del decreto NIS come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; r) “sistemi informativi e di rete OSE”, sistemi informativi e di rete dell’operatore di servizi essenziali che abilitano i servizi essenziali per i quali l’operatore stesso è stato identificato ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; s) “operatori telco”, i soggetti NIS che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente:
1) all’1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) a un milione; t) “sistemi informativi e di rete telco”, sistemi informativi e di rete per l’accesso alla rete fissa o mobile, da postazione o da terminale mobile, individuati come critici dall’operatore telco in quanto potenzialmente in grado di servire, per ciascun servizio indicato:
1) una percentuale dell’utenza pari o superiore all’1% della base di utenti nazionale per quel servizio, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) un’utenza pari o superiore a un milione.